IL RETTORE

  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Foggia, approvato
con   decreto   rettorale   n.   274   del   28 novembre  2001,  come
successivamente modificato, ed in particolare l'art. 11;
  Vista  la delibera del senato accademico dell'11 febbraio 2004, con
la  quale  e'  stata  approvata  la modifica del comma 3 dell'art. 77
dello statuto dell'Universita' degli studi di Foggia;
  Visto    il   parere   favorevole   espresso   dal   consiglio   di
amministrazione nella seduta del 5 febbraio 2004;
  Vista  la  nota  del 1° aprile 2004, prot. n. 681, con la quale, ai
sensi  dell'art.  6,  comma  9  della legge n. 168/1989, il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca ha comunicato di
non  avere  osservazioni  da  formulare in merito alla modifica dello
statuto di cui sopra;
                              Decreta:
  Il  comma 3 dell'art. 77 dello statuto dell'Universita' degli studi
di Foggia e' cosi' modificato:
    3. Rettore, Presidi di facolta', Presidenti di consiglio di corso
di  studio,  Direttori  di  dipartimento  e  membri  della  Giunta di
dipartimento  durano  in  carica  un  triennio  e  sono  rieleggibili
consecutivamente  nella  funzione  per  una sola volta. Ai fini della
rieleggibilita',  rientrano  nel  computo  solo i mandati interamente
svolti dopo l'entrata in vigore del presente statuto.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.

    Foggia, 14 aprile 2004

                                                   Il rettore: Muscio